in ogni caso giĆ  a quel momento l'attore doveva essere cosciente dell'esistenza delle perdite accumulate sui suoi conti, per cui la petizione risultava ampiamente prescritta (art. 60 CO). Il calcolo del danno formulato dall'attore era in ogni caso errato, nella misura in cui non era stato indicato qual'era la perdita ascrivibile alla negligenza della convenuta piuttosto che alla banca, che aveva agito in forza di un mandato di amministrazione: la differenza tra i costi ed i ricavi dalle polizze non costituiva in ogni caso un danno, come del resto non poteva esserlo il saldo passivo riscontrato sul conto corrente bancario dell'attore; quanto all'importo oggetto del bonifico di cui al doc.