Era per contro vero che in due occasioni, nel 1994 e 1995, gli estratti vennero inviati alla sede della convenuta, ma non è stato possibile appurare se la loro completazione, avvenuta verosimilmente ad opera dei funzionari della banca, contenesse dati falsi; in ogni caso già a quel momento l'attore doveva essere cosciente dell'esistenza delle perdite accumulate sui suoi conti, per cui la petizione risultava ampiamente prescritta (art. 60 CO).