{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-09-15", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1997-5_2003-09-15.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59224&nX40_KEY=4927496&nTrefferzeile=55&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "67a4b921822b83b0c36bfcb8a40443bb"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1997.5"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.09.2003 10.1997.5"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:24:25", "Checksum": "fcc33240c3b85c2bfa8424089b4d92d2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 15.09.2003 10.1997.5\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nL'attore osserva in primo luogo che il funzionario della convenuta _____________, nel frattempo deceduto, lo avrebbe a suo tempo indotto a stipulare le due polizze assicurative, prospettandogli, sulla base delle tabelle DUVALOR T-24 (doc. E), lauti e sicuri guadagni attraverso investimenti in titoli con la banca basilese da lui consigliata. Questi, pur essendosi impegnato nei suoi confronti a tenere i contatti con la banca, avrebbe sistematicamente omesso di informarlo delle perdite che si stavano accumulando sui suoi conti, dovute al cattivo andamento dei tassi d'interesse e agli oneri assicurativi, ed anzi in occasione di due incontri avuti nell'aprile 1994 e 1995, per celargli la reale situazione, avrebbe completato gli estratti estimativi indicando, contrariamente al vero, un saldo attivo di fr. 689'117.50 (doc. S) rispettivamente di fr. 735'318.60 (doc. T). Parte attrice sarebbe in definitiva venuta a conoscenza delle perdite solo nell'aprile 1996, allorché ha potuto esaminare di persona gli estratti bancari, dai quali era pure risultato che nel novembre 1989 _____________ aveva falsificato la sua firma su un ordine di bonifico di fr. 280'000.-- a favore di una sconosciuta società scozzese __________ (U.K.) Limited (doc. BB), riconducibile indirettamente allo stesso _____________. Il danno di cui è postulato in questa sede il risarcimento dalla controparte, responsabile dell'agire di quest'ultimo, suo organo, lavoratore o comunque ausiliario, corrisponde alla differenza tra quanto versato e quanto ricevuto dall'attore in virtù delle polizze, ovvero fr. 106'583.50 (fr. 45'449.-- premio netto versato per compensazione sulla polizza n. __________, fr. 137'879.40 interessi passivi sulla stessa polizza e fr. 365'492.50 premi annui sulla polizza n. __________, a fronte dei 3 versamenti di fr. 100'000.-- previsti dalla polizza n. __________ e dei valori di riscatto delle due polizze di fr. 122'209.70 rispettivamente fr. 20'027.70), al saldo passivo al 30 giugno 1996 del conto corrente bancario di fr. 187'595.-- e all'indebito bonifico di fr. 280'000.--.\n5. La convenuta, con la risposta, si è opposta alla petizione, contestando l'esposto in fatto e in diritto della controparte.\nContrariamente a quanto addotto dall'attore, le polizze non erano state stipulate grazie all'intermediazione di _____________, ma per il tramite del broker __________ e in ogni caso non era dato a sapere se e cosa fosse stato a quel momento consegnato o prospettato all'attore, rispettivamente se egli fosse stato esitante. Era poi del tutto falso che _____________, che per altro non disponeva di alcuna procura, si fosse impegnato ad agire da interfaccia dell'attore presso la banca e soprattutto che in tale veste egli ricevesse regolarmente gli estratti bancari, per i quali era stato anzi concordato il \"fermo-banca\", e potesse addirittura decidere gli investimenti. Era per contro vero che in due occasioni, nel 1994 e 1995, gli estratti vennero inviati alla sede della convenuta, ma non è stato possibile appurare se la loro completazione, avvenuta verosimilmente ad opera dei funzionari della banca, contenesse dati falsi; in ogni caso già a quel momento l'attore doveva essere cosciente dell'esistenza delle perdite accumulate sui suoi conti, per cui la petizione risultava ampiamente prescritta (art. 60 CO). Il calcolo del danno formulato dall'attore era in ogni caso errato, nella misura in cui non era stato indicato qual'era la perdita ascrivibile alla negligenza della convenuta piuttosto che alla banca, che aveva agito in forza di un mandato di amministrazione: la differenza tra i costi ed i ricavi dalle polizze non costituiva in ogni caso un danno, come del resto non poteva esserlo il saldo passivo riscontrato sul conto corrente bancario dell'attore; quanto all'importo oggetto del bonifico di cui al doc. BB, lo stesso emanava proprio dall'attore e non poteva dunque essere oggetto di risarcimento, tanto più che la controparte non aveva provato che la somma in questione non fosse recuperabile ed anzi nemmeno si era curata di verificare se la voce \"fondo immobiliare\", quantificata a quel momento in fr. 462'500.-- (doc. S) rispettivamente fr. 466'800.-- (doc. T), fosse fittizia o meno. A prescindere da quanto precede, la convenuta non poteva in ogni caso essere resa responsabile dell'eventuale danno causato da _____________, ritenuto che quest'ultimo non era un suo organo né aveva agito nell'ambito delle sue mansioni di responsabile dei brokers, ma unicamente in qualità di fiduciario dell'attore.\n6. Delle argomentazioni della replica, della duplica e degli allegati conclusionali, con cui entrambe le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed eccezioni contestando quelle di parte avversa, si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.\n7. L'art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l'obbligo di provare detta circostanza (per tante: II CCA 3 febbraio 1995 inc. n. 194/94). In conseguenza di questa disposizione, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l'esistenza del diritto stesso (Kummer, Berner Kommentar, N. 20 ad art. 8 CC)."}