La pretesa della parte attrice è in effetti divenuta esigibile unicamente il 25 aprile 1997, allorché i commercialisti hanno consegnato il referto di cui al doc. FFF, con cui veniva in sostanza determinato il prezzo del riscatto, ritenuto che proprio sulla base di questa perizia il legale degli attori, con lettera 16 maggio 1997, che può essere considerata una valida interpellazione ai sensi dell'art. 102 cpv. 1 CO, ha sollecitato il convenuto ad effettuare il relativo pagamento, specificando che l'offerta di riscatto per il prezzo indicato a quel momento sarebbe stata valida fino al successivo 15 giugno (doc.