1 CO) sul credito in questione avessero a decorrere dal 1° ottobre 1994, asserendo che in base alla convenzione il riscatto doveva essere portato a termine al più tardi al 30 giugno 1994, termine in seguito prorogato al 30 settembre 1994 (doc. HH). Gli interessi decorrono in realtà unicamente dal 16 giugno 1997. La pretesa della parte attrice è in effetti divenuta esigibile unicamente il 25 aprile 1997, allorché i commercialisti hanno consegnato il referto di cui al doc.