In causa il convenuto, oltre a ribadire l'esistenza del prestito, non ha indicato per quali motivi il loro giudizio fosse errato e la deduzione per il prestito, a suo dire effettivo, dovesse invece imporsi. Non avendo versato agli atti tutti i giustificativi e tutta la contabilità, egli non è in ogni caso stato in grado di provare con certezza -ciò che sarebbe stato ragionevolmente possibile- se e in quali circostanze la società aveva effettivamente beneficiato di quelle somme, rispettivamente che le stesse erano state erogate, oltretutto da lui stesso, a titolo di prestito, per cui, nonostante il diverso parere del perito giudiziario, che nell'occasione ha statuito su considerazioni di