Irricevibile, siccome sollevata per la prima volta in sede conclusionale (art. 78 CPC), è in ogni caso l'argomentazione secondo cui la questione relativa al creditore estero, proprio perché non dimostrabile mediante documenti, sarebbe stata evasa definitivamente con l'adozione della convenzione di cui al doc. A, di modo che la parte attrice commetterebbe un manifesto abuso di diritto a rimetterla ora in discussione. Il valore della società deve pertanto essere aumentato di fr. 294'611.-, come chiesto dalla parte attrice. recupero spese amministrative In sede conclusionale la parte attrice ha rinunciato a chiedere che al valore della società fosse aggiunta la somma di fr.