200'000.-" (cfr. l'opposizione all'istanza di completazione di edizione di documenti 18.6.1999 p. 2 e 3), si deve senz'altro concludere, in assenza di qualsiasi prova che confermi che i fatti si sono svolti come da lui preteso e che la somma è stata effettivamente restituita, a sfavore del convenuto, cui incombeva l'onere della prova (art. 8 CC). Irricevibile, siccome sollevata per la prima volta in sede conclusionale (art. 78 CPC), è in ogni caso l'argomentazione secondo cui la questione relativa al creditore estero, proprio perché non dimostrabile mediante documenti, sarebbe stata evasa definitivamente con l'adozione della convenzione di cui al doc.