Non risultando negli allegati preliminari il motivo per cui tale posizione, contestata solo in modo generico (risposta p. 20) e dunque irrito (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 6 ad art. 170), non debba essere presa in considerazione, la stessa può senz'altro essere confermata: poco importa che gli argomenti a favore della deduzione siano stati circostanziati -con addirittura una proposta di modifica dell'importo- in sede conclusionale (p. 21-23), la loro adduzione per la prima volta a quel momento essendo ampiamente irrita (art. 78 CPC). creditore estero Nel referto di cui al doc.