L'allegato C del doc. RR che, a detta del convenuto (conclusioni p. 26,) proverebbe il benfondato della pretesa, costituisce in effetti una semplice allegazione di parte, rimasta allo stadio di puro parlato, e analoghe considerazioni valgono per la documentazione -cui non si è più fatto riferimento in sede conclusionale- versata agli atti sub doc. 9, per altro manifestamente incompleta.