La questione -che i commercialisti hanno lasciato indecisa, formulando due varianti- a sapere se il valore dell'anonima da prendere in considerazione per la valutazione sia in concreto quello di continuazione dell'attività, come preteso dalla parte attrice, o invece quello di liquidazione, come asserito dal convenuto, dev'essere risolta a favore di quest'ultimo. La convenzione sottoscritta dalle parti (doc. A) è al proposito estremamente chiara e prevede espressamente che il riscatto sarebbe dovuto avvenire secondo il valore di liquidazione ("nell'ipotesi del riscatto (valore netto dopo la liquidazione)"). valore degli immobili della società Nel referto di cui al doc.