Qui di seguito si passeranno pertanto in rassegna le contestazioni che le parti hanno mosso al referto negli allegati preliminari, ritenuto che le argomentazioni sollevate, specialmente dal convenuto, per la prima volta in sede conclusionale -sia pure riferite alla perizia giudiziaria- non verranno per contro esaminate, siccome proceduralmente inammissibili (art. 78 CPC). valore di liquidazione o di continuazione ?