La stessa potrĂ  beninteso essere corretta laddove i commercialisti hanno ritenuto di formulare delle varianti rispettivamente non si sono espressi in modo definitivo su alcune questioni di fatto o di diritto, a loro dire non sufficientemente chiarite. Qui di seguito si passeranno pertanto in rassegna le contestazioni che le parti hanno mosso al referto negli allegati preliminari, ritenuto che le argomentazioni sollevate, specialmente dal convenuto, per la prima volta in sede conclusionale -sia pure riferite alla perizia giudiziaria- non verranno per contro esaminate, siccome proceduralmente inammissibili (art. 78 CPC). valore di liquidazione o di continuazione ?