300'000.-, rispettivamente che questo elemento, evocato per la prima volta il 6 febbraio 1998 con l'allegato responsivo (p. 14 e 19), costituisse per lui la "conditio sine qua non" per la conclusione dell'accordo. L'impugnazione dell'accordo da parte del convenuto deve in ogni caso essere considerata tardiva e dunque inefficace, siccome non avvenuta entro il termine annuale (art. 31 CO) dall'avvenuta conoscenza della circostanza che il prezzo sarebbe stato ben superiore a quello da lui asseritamente ipotizzato: già nel luglio 1984 il convenuto era stato in effetti informato che il valore degli immobili di proprietà della società anonima, oggetto di una perizia, era di circa fr.