In sede di risposta il convenuto ha nondimeno cercato di svincolarsi dall'accordo in questione, asserendo di essere stato vittima di un errore essenziale (art. 24 cpv. 1 cifra 3 e 4 CO), adducendo inoltre che il pagamento del prezzo sarebbe divenuto per lui impossibile (art. 119 CO) e infine sostenendo che nel frattempo la situazione si era mutata in modo così importante e imprevedibile, che non si poteva ragionevolmente più pretendere da lui l'adempimento del contratto (art. 2 CC; in applicazione della cosiddetta "clausola rebus sic stantibus"). Le eccezioni, di cui per altro solo la prima è stata riproposta in sede conclusionale e deve pertanto essere esaminata, sono ampiamente infondate.