In quell'occasione l'Alta Corte, fondandosi sulla dottrina maggioritaria, ha definito superata la sua precedente giurisprudenza, pubblicata in DTF 97 II 51, che consentiva alla parte al beneficio di un precontratto di chiedere solo la conclusione del contratto vero e proprio, ed ha stabilito che se -come nel caso concreto- il precontratto prevede già tutti gli elementi essenziali è ora possibile chiedere direttamente l'adempimento del contratto. 2. In sede di risposta il convenuto ha nondimeno cercato di svincolarsi dall'accordo in questione, asserendo di essere stato vittima di un errore essenziale (art. 24 cpv.