, ibidem). Nel caso di specie il prezzo doveva essere fissato da terze persone e meglio da due commercialisti esterni, per cui esso risulta chiaramente determinabile sulla base di criteri oggettivati (cfr. Giger, op. cit., N. 223 ad art. 184 CO) ed è dunque vincolante, tanto più che l'accordo prevedeva, oltre al nome dei commercialisti incaricati ("Dr. ____________ e ____________"), la procedura e i criteri che dovevano essere adottati per la fissazione del prezzo ("sulla base di tutti gli attivi e passivi dell'anonima, in particolare dei fondi part.