1.3 Si tratta ora di esaminare se il precontratto in questione sia effettivamente venuto in essere, ritenuto che per principio anche tale negozio sottostà alla norma fondamentale di cui all'art. 1 CO, secondo la quale un accordo non può definirsi perfetto fino a quando le parti non abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà, riferita in questo caso agli elementi essenziali del futuro contratto (Bucher, Basler Kommentar, 2. ed., n. 29 ad art. 22 CO; II CCA 7 agosto 1998 in re D./R.), in concreto quello di compravendita.