per ammettersi l'esistenza di una ipotesi, occorre che le soluzioni da adottare entrino in considerazione alternativamente, una accanto all'altra, senza che una di esse risulti prevalente, ciò che nel caso di specie non si è verificato, ritenuto che il riscatto avrebbe dovuto (e non solo "potuto") avvenire solo nel caso -oltretutto avveratosi- in cui le altre due eventualità, ovvero l'alienazione a terzi dell'intero pacchetto azionario e lo scioglimento della società ad opera della controparte, non entravano più in considerazione.