determinata data, eventualmente prorogabile, lo scioglimento della società stessa ad opera dei proprietari delle 35 azioni ("riservata la facoltà loro concessa dall'art. 736 CO, qualora il riscatto non potesse essere realizzato entro il 31 dicembre 1993. Quest'ultimo termine potrà essere convenientemente prorogato"). La particolare formulazione dell'accordo esclude pure che si possa trattare di una semplice opzione a favore del convenuto (cfr. DTF 113 II 34), ritenuto che in tal caso le parti, patrocinate a quel momento da avvocati, non avrebbero certo fatto capo all'espressione "il signor ____________ provvederà a riscattare …" ma avrebbero verosimilmente usato altre parole, ad es.