Che non si possa trattare di un contratto di compravendita vero e proprio è dimostrato già dal fatto che il riscatto delle azioni non avveniva al momento della sottoscrizione della convenzione ma era previsto nel futuro ("provvederà a riscattare … nel minor tempo possibile "), ritenuto però che fino a quel momento entravano in considerazione altre eventualità, segnatamente l'alienazione congiunta a terzi dell'intero pacchetto azionario della società da parte di tutti gli azionisti ("riservata comunque la possibilità a tutti gli azionisti di congiuntamente alienare a terzi l'intero pacchetto azionario") oppure, nel caso in cui la procedura di riscatto non potesse concludersi entro una