2e/aa, 123 III 165 consid. 3a). 1.2 L'istruttoria di causa non ha invero permesso di stabilire quale fosse la reale e concorde volontà delle parti allorché esse hanno sottoscritto la convenzione. L'interpretazione in base al principio dell'affidamento, che così s'impone, consente in ogni caso di concludere per l'erroneità delle tesi giuridiche da esse formulate.