Quest'ultimo termine potrà essere convenientemente prorogato se entro il 31 ottobre 1993 la soluzione definitiva apparirà attuabile nel giro di 6 mesi. ritenuto che per la parte attrice esso costituisce un vero e proprio contratto di compravendita, mentre per il convenuto lo stesso altro non è che una semplice ipotesi o ancora un'opzione a suo favore, fermo restando che, se si trattasse di un contratto di compravendita, sarebbe in ogni caso nullo per l'indeterminabilità del prezzo rispettivamente in assenza del metodo e della procedura di calcolo del prezzo. 1.1