C. Nell'allegato responsivo il convenuto si è opposto alla petizione, rilevando che il riscatto delle 35 azioni, evocato nella convenzione di cui al doc. A, altro non era che una semplice ipotesi o un'opzione a suo favore, mentre era escluso che lo stesso potesse costituire un contratto di compravendita, oltretutto nullo per l'indeterminabilità del prezzo e comunque annullabile per errore essenziale rispettivamente estinto per l'impossibilità dell'adempimento da parte sua come pure per la modifica della situazione intervenuta nel frattempo.