{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-05-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1997-35_2003-05-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59239&nX40_KEY=4711341&nTrefferzeile=80&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5db5ec550471d343a51ba1eaca774910"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["10.1997.35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.05.2003 10.1997.35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 22:07:25", "Checksum": "97e794f74f2750ac7d99e46df105ad0d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.05.2003 10.1997.35\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nCome già accennato, tutte le altre contestazioni sollevate dal convenuto per la prima volta con le conclusioni sono irricevibili. Ciò vale in particolare per le posizioni \"rettifica prestito agli azionisti\" (p. 20) e \"spese di manutenzione giardini\" (p. 21 e seg.), nonché per l'applicazione dell'IMVI invece della TUI (p. 26 e seg.) e per il calcolo delle imposte comunali e cantonali come pure dell'IFD (p. 27). Irrito è pure il riferimento a una transazione giudiziaria 12 luglio 1999 conclusa avanti al Bezirksgericht di Zurigo (p. 20), che non è stata a suo tempo oggetto di una domanda di restituzione in intero, come pure lo è l'accenno a una non meglio precisata risoluzione del Consiglio di Stato 5 febbraio 2002, nemmeno versata agli atti, relativa oltretutto all'approvazione del PR del Comune di __________ (p. 25).\n3.4 Ricapitolando, il calcolo effettuato dai commercialisti (doc. FFF p. 12 e 13), che, pur non essendo stato fatto proprio dal perito giudiziario, non è però nemmeno stato ritenuto manifestamente errato da quest'ultimo, può essere corretto nel seguente modo:\nvalore netto degli immobili fr. 3'440'900.-\ncassa e CCP fr. 304.-\ncredito per vantaggio pigioni fr. 119'000.-\nTotale netto valore SA (senza creditore estero) fr. 3'560'204.-\n./. TUI fr. 92'340.-\n./. imposta sul capitale fr. 23'500.-\n./. IFD sugli utili teorici fr. 290'000.- ./. spese di liquidazione fr. 50'000.-\n./. imposta preventiva 35% fr. 993'000.-\nvalore di liquidazione SA (senza creditore estero) fr. 2'111'364.-\nvalore delle 35 azioni (senza creditore estero) fr. 738'977.-\naumento del valore delle 35 azioni per\ncreditore estero (dedotte tutte le imposte,\ncfr. doc. FFF p. 21) fr. 103'114.-\n./. anticipi a carico degli attori fr. 60'233.80\nTotale fr. 781'857.20\n4. La parte attrice ha chiesto che gli interessi moratori del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) sul credito in questione avessero a decorrere dal 1° ottobre 1994, asserendo che in base alla convenzione il riscatto doveva essere portato a termine al più tardi al 30 giugno 1994, termine in seguito prorogato al 30 settembre 1994 (doc. HH). Gli interessi decorrono in realtà unicamente dal 16 giugno 1997. La pretesa della parte attrice è in effetti divenuta esigibile unicamente il 25 aprile 1997, allorché i commercialisti hanno consegnato il referto di cui al doc. FFF, con cui veniva in sostanza determinato il prezzo del riscatto, ritenuto che proprio sulla base di questa perizia il legale degli attori, con lettera 16 maggio 1997, che può essere considerata una valida interpellazione ai sensi dell'art. 102 cpv. 1 CO, ha sollecitato il convenuto ad effettuare il relativo pagamento, specificando che l'offerta di riscatto per il prezzo indicato a quel momento sarebbe stata valida fino al successivo 15 giugno (doc. GGG).\n5. Ne discende il parziale accoglimento della petizione ai sensi dei considerandi che precedono.\nLa tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).\nPer i quali motivi,\nrichiamati per le spese gli art. 148 CPC e la LTG\ndichiara e pronuncia\nI. La petizione 2 dicembre 1997 è parzialmente accolta.\n§. Di conseguenza ____________, ____________, è condannato a pagare a ____________, la somma di fr. 781'857.20 oltre interessi al 5% dal 16 giugno 1997.\n§§. A ricezione del suddetto importo ____________ consegnerà contestualmente a ____________ 35 azioni al portatore della SA ____________, ____________, libere da ogni impegno.\nII. Le spese giudiziarie, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 30'000. --\nb) testi fr. 220. --\nc) perizia fr. 31'603.20\nd) spese fr. 176.80\nTotale fr. 62'000. --\ngià anticipate dalla parte attrice nella misura di fr. 32'000.-- e dal convenuto nella misura di fr. 10'000.-, e per il resto da anticipare dall'attore, sono poste a carico dell'attore in ragione di 1/3 e per la rimanenza a carico del convenuto, che rifonderà alla controparte la somma di fr. 25'000.- a titolo di ripetibili parziali.\nIII. Intimazione: - avv. __________\n- avv. __________\nPer la seconda Camera civile del Tribunale d'appello\nIl presidente Il segretario"}