{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-05-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1997-35_2003-05-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59239&nX40_KEY=4927975&nTrefferzeile=84&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5db5ec550471d343a51ba1eaca774910"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1997.35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.05.2003 10.1997.35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:23:18", "Checksum": "77e36957a06d4126eedc15556ca06dfb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.05.2003 10.1997.35\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIl convenuto ha chiesto di dedurre dal valore della società i transitori passivi relativi a non meglio precisate imposte \"anni di pertinenza\", pari a fr. 10'950.60. L'importo in questione risulta alla voce \"Transitorische Passiven (Steuern)\" del bilancio 30 giugno 1997 (doc. 13) e corrisponde in sostanza al credito che le autorità fiscali vantano nei confronti della società per imposte dovute negli anni precedenti. Atteso che la valutazione della società deve avvenire al 30 giugno 1994 e che non è dato a sapere se ed eventualmente in quale misura le imposte dovute si riferissero a quell'epoca, la posizione non può essere presa in considerazione.\nprestito del convenuto\nUn'altra somma che il convenuto vorrebbe dedurre dal valore della società è quella di fr. 52'200.- corrispondente al prestito che egli asserisce di aver concesso a suo tempo alla società: lo stesso si fonda sulla voce \"Darlehen\" del bilancio 30 giugno 1997 (doc. 13). La richiesta dev'essere respinta. Innanzitutto si osserva che nel loro referto i commercialisti, dichiarando di condividere le osservazioni esposte dall'avv. __________ nel doc. TT, avevano escluso l'esistenza del prestito in questione, che al 30 giugno 1994 ammontava a fr. 34'950.- (doc. FFF p. 9). In causa il convenuto, oltre a ribadire l'esistenza del prestito, non ha indicato per quali motivi il loro giudizio fosse errato e la deduzione per il prestito, a suo dire effettivo, dovesse invece imporsi. Non avendo versato agli atti tutti i giustificativi e tutta la contabilità, egli non è in ogni caso stato in grado di provare con certezza -ciò che sarebbe stato ragionevolmente possibile- se e in quali circostanze la società aveva effettivamente beneficiato di quelle somme, rispettivamente che le stesse erano state erogate, oltretutto da lui stesso, a titolo di prestito, per cui, nonostante il diverso parere del perito giudiziario, che nell'occasione ha statuito su considerazioni di carattere \"prudenziale\" (cfr. perizia p. 12), la pretesa non può essere ammessa. L'aumento del prestito di altri fr. 17'250.- è avvenuto successivamente al 30 giugno 1994, per cui è in ogni caso ininfluente per la valutazione della società.\nanticipi a carico degli attori\nI commercialisti hanno accertato che la società aveva effettivamente provveduto ad anticipare a terzi delle somme (imposte, multe, spese peritali, ecc.) che in realtà dovevano essere a carico degli eredi: ciò premesso, essi sono giunti alla conclusione che i proprietari delle 35 azioni dovevano rimborsare alla controparte fr. 36'219.30 oppure, nel caso in cui la clausola 9 della convenzione (\"i prefati esperti sono pure incaricati di risolvere al meglio le promosse e precitate procedure fiscali, sia di sottrazione di imposta (cfr. premessa c.5), che di imposizione della successione (cfr. premessa c.6), in maniera tale che alle parti abbia a risultare la minore imposizione e spese, atteso comunque che ai signori ____________, ____________ e ____________ non possono essere imputate le sottrazioni di imposta oggetto della diffida 17.4.1987 dell'ACC\") fosse unicamente di \"ordine morale\", fr. 60'233.80, includente il 35% di tutte le imposte (doc. FFF p. 16). Nella causa che qui ci occupa la parte attrice, dopo aver inizialmente ammesso di essere debitrice a questo titolo solo di fr. 26'218.-, in sede conclusionale ha accettato di farsi carico della somma di fr. 36'220.- indicata dai commercialisti nella prima ipotesi. Il convenuto, da parte sua, ha per contro preteso che la controparte fosse tenuta ad assumersi il 35% di tutte le spese sostenute dall'anonima, concludendo per un importo di fr. 81'923.82, ridotto in sede conclusionale a fr. 54'532.10.\nA giudizio della scrivente Camera, la clausola 9 non ha unicamente un significato di ordine \"morale\", ma nemmeno comporta che ____________, ____________ e ____________ non debbano farsi carico di alcuna imposta di successione, indebitamente non pagata: con la stessa le parti intendevano piuttosto stabilire che a questi ultimi dovevano essere accollate le imposte (la clausola 8 è a questo proposito assai esplicita \"ritenuto che tutte le imposte e quant'altro di cui alla presente convenzione andranno a carico della successione o dell'anonima a seconda di come i citati esperti risolveranno i quesiti posti nell'articolo che segue\"), ma non invece le multe fiscali, in quanto essi erano estranei al tentativo di sottrazione d'imposta. In definitiva, appare dunque corretto condannare la parte attrice a risarcire al convenuto a questo titolo la somma di fr. 60'233.80, ritenuto che la somma di fr. 81'923.82 -che verosimilmente, oltre al 35% delle imposte, dovrebbe comprendere anche un'analoga quota sulle multe- non entra in considerazione già per il fatto che non è dato a sapere quale sia la sua esatta composizione, tanto più che la stessa è stata asseritamente calcolata con valuta 31 gennaio 1998, quando la data determinante è quella del 30 giugno 1994. La riduzione della pretesa operata dal convenuto in sede conclusionale, oltretutto fondata su presupposti errati (ad es. sono state ridotte del 35% anche alcune posizioni integralmente riconosciute a suo favore, 3 volte fr. 3'627.50, e non sono stati aggiunti i fr. 4'468.60 supplementari indicati dai commercialisti), è invece irrilevante: il principio \"ne eat iudex ultra petita partium\" di cui all'art. 86 CPC vale in effetti unicamente per il totale dell'importo reclamato in causa nel o nei petitum, così che in pratica nulla osta a che, nel rispetto di questo limite, il giudice riconosca alla parte di più in una singola posizione e di meno in un'altra (SJ 1994 p. 94; II CCA 21 ottobre 1994 in re S./E., 7 novembre 1994 in re F./A. SA, 13 febbraio 1995 in re P./O. SA, 6 settembre 1999 in re M./A. AG).\naltre posizioni"}