{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-05-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1997-35_2003-05-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59239&nX40_KEY=4927975&nTrefferzeile=84&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5db5ec550471d343a51ba1eaca774910"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1997.35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.05.2003 10.1997.35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:23:18", "Checksum": "77e36957a06d4126eedc15556ca06dfb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.05.2003 10.1997.35\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nCon la petizione la parte attrice ha contestato il fatto che i commercialisti abbiano dedotto dal valore della part. n. ____________ un importo di fr. 75'000.- in conseguenza dell'usufrutto che nella convenzione era stato riconosciuto a favore di ____________. La contestazione è stata tuttavia abbandonata in sede conclusionale e non necessita di essere esaminata.\ninvestimenti negli immobili\nNel loro referto i commercialisti hanno escluso che dal valore degli immobili della società dovessero essere dedotti gli investimenti che erano stati finanziati direttamente dal convenuto, a loro dire non sufficientemente provati. In causa il convenuto contesta tale assunto e ripropone a questo titolo una deduzione di fr. 250'000.-, che però non può trovare accoglimento. L'allegato C del doc. RR che, a detta del convenuto (conclusioni p. 26,) proverebbe il benfondato della pretesa, costituisce in effetti una semplice allegazione di parte, rimasta allo stadio di puro parlato, e analoghe considerazioni valgono per la documentazione -cui non si è più fatto riferimento in sede conclusionale- versata agli atti sub doc. 9, per altro manifestamente incompleta. Nemmeno il perito giudiziario né quelli immobiliari sono stati del resto in grado di pronunciarsi sulla fondatezza di quanto indicato dal convenuto, tanto più che, sempre a loro parere, in considerazione del valore della costruzione era in ogni caso esclusa l'esistenza di un saldo a suo favore (perizia p. 9).\npigione vantaggiosa\nNella tabella riassuntiva di cui al doc. 14, alla quale si fa accenno in sede di risposta (p. 23), il convenuto ha provveduto a riformulare i calcoli proposti dai commercialisti, evitando nell'occasione di riprendere la somma di fr. 119'000.- che essi avevano aggiunto al valore della società per il fatto che, secondo loro, il convenuto aveva potuto beneficiare di una pigione vantaggiosa rispetto al valore di mercato. Non risultando negli allegati preliminari il motivo per cui tale posizione, contestata solo in modo generico (risposta p. 20) e dunque irrito (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 6 ad art. 170), non debba essere presa in considerazione, la stessa può senz'altro essere confermata: poco importa che gli argomenti a favore della deduzione siano stati circostanziati -con addirittura una proposta di modifica dell'importo- in sede conclusionale (p. 21-23), la loro adduzione per la prima volta a quel momento essendo ampiamente irrita (art. 78 CPC).\ncreditore estero\nNel referto di cui al doc. FFF i commercialisti, seppur richiesti di esprimersi in proposito, non sono stati in grado di pronunciarsi in merito al prelievo della somma di fr. 200'000.-, che il convenuto aveva effettuato nel corso del 1982 dai conti della società e che, a detta di quest'ultimo, sarebbe stata in seguito riversata a un creditore estero, tale ____________, circostanza invece contestata dalla parte attrice: essi hanno tuttavia precisato che, nel caso in cui il convenuto non fosse stato in grado di provare l'effettivo versamento al creditore estero, il valore della società avrebbe dovuto essere aumentato, al 30 giugno 1994, data di riferimento per la valutazione, di fr. 294'611.- (doc. FFF p. 21). La contestazione è stata riproposta in questa sede. Ritenuto che in causa il convenuto ha pacificamente ammesso il prelevamento in questione ed ha nel contempo dichiarato che egli \"considerato quanto l'azionista ____________ ha fatto per la società e ritenuto altresì i profondi rapporti di amicizia intercorrenti … non se la sentì di farsi dar scarico della restituzione di fr. 200'000.-\" (cfr. l'opposizione all'istanza di completazione di edizione di documenti 18.6.1999 p. 2 e 3), si deve senz'altro concludere, in assenza di qualsiasi prova che confermi che i fatti si sono svolti come da lui preteso e che la somma è stata effettivamente restituita, a sfavore del convenuto, cui incombeva l'onere della prova (art. 8 CC). Irricevibile, siccome sollevata per la prima volta in sede conclusionale (art. 78 CPC), è in ogni caso l'argomentazione secondo cui la questione relativa al creditore estero, proprio perché non dimostrabile mediante documenti, sarebbe stata evasa definitivamente con l'adozione della convenzione di cui al doc. A, di modo che la parte attrice commetterebbe un manifesto abuso di diritto a rimetterla ora in discussione. Il valore della società deve pertanto essere aumentato di fr. 294'611.-, come chiesto dalla parte attrice.\nrecupero spese amministrative\nIn sede conclusionale la parte attrice ha rinunciato a chiedere che al valore della società fosse aggiunta la somma di fr. 115'000.-, corrispondente al recupero delle spese amministrative, che, a suo dire, il convenuto aveva caricato alla società durante oltre 11 anni, pur non essendo le stesse dovute. La posizione non viene pertanto presa in considerazione.\ncreditori (parte imposte cresciute in giudicato 1995/96)\nPer quanto riguarda questa posizione, inserita pure nella tabella doc. 14, con cui il convenuto chiede in sostanza una deduzione di fr. 8'184.65, valgono per analogia le considerazioni formulate in precedenza con riferimento alla \"pigione vantaggiosa\", con l'aggiunta oltretutto che non è stato addotto né è stato possibile accertare (né provare) da dove risulti e in che modo sia formato l'importo in questione.\ntransitori passivi (imposte anni di pertinenza)"}