{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-05-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1997-35_2003-05-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59239&nX40_KEY=4927975&nTrefferzeile=84&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5db5ec550471d343a51ba1eaca774910"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1997.35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.05.2003 10.1997.35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:23:18", "Checksum": "77e36957a06d4126eedc15556ca06dfb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.05.2003 10.1997.35\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3.2 Nel caso di specie nessuna delle parti, a parte chiedere la correzione di alcuni punti del referto, ritenuti errati, ha preteso -se non il convenuto, però per la prima volta, e dunque irritualmente, in sede conclusionale (art. 78 CPC)- che la perizia in questione fosse manifestamente ingiusta, iniqua, arbitraria, allestita senza alcuna cura, o ancora viziata da errore sostanziale, inganno o minaccia, per cui già per questo motivo non è di principio possibile rimettere in discussione i risultati a cui sono giunti i commercialisti. A conferma della congruità e dunque del carattere non arbitrario della valutazione da essi fornita, vi è pure il fatto che, alle medesime condizioni, i valori indicati dal perito giudiziario -sia pure difficilmente comparabili siccome fondati in parte su criteri di calcolo diversi- sono sì risultati leggermente più bassi, ma in ogni caso non si distanziavano in modo importante dai valori esposti nel referto di cui al doc. FFF (fr. 664'000.- invece di fr. 740'000.- in caso di liquidazione della società e fr. 766'000.- invece di fr. 825'000.- in caso di continuazione della società, cfr. perizia p. 13 e 21; per inciso si osserva che la differenza è sostanzialmente dovuta al valore degli immobili, valutati dal perito giudiziario fr. 3'257'400.- invece di fr. 3'440'900.-, con una differenza di fr. 182'600.-, che sul valore delle 35 azioni influisce per fr. 63'910.-).\n3.3 Da quanto precede, si deve concludere che la valutazione di cui al doc. FFF costituisce il punto di partenza per la determinazione degli importi dovuti dal convenuto. La stessa potrà beninteso essere corretta laddove i commercialisti hanno ritenuto di formulare delle varianti rispettivamente non si sono espressi in modo definitivo su alcune questioni di fatto o di diritto, a loro dire non sufficientemente chiarite.\nQui di seguito si passeranno pertanto in rassegna le contestazioni che le parti hanno mosso al referto negli allegati preliminari, ritenuto che le argomentazioni sollevate, specialmente dal convenuto, per la prima volta in sede conclusionale -sia pure riferite alla perizia giudiziaria- non verranno per contro esaminate, siccome proceduralmente inammissibili (art. 78 CPC).\nvalore di liquidazione o di continuazione ?\nLa questione -che i commercialisti hanno lasciato indecisa, formulando due varianti- a sapere se il valore dell'anonima da prendere in considerazione per la valutazione sia in concreto quello di continuazione dell'attività, come preteso dalla parte attrice, o invece quello di liquidazione, come asserito dal convenuto, dev'essere risolta a favore di quest'ultimo. La convenzione sottoscritta dalle parti (doc. A) è al proposito estremamente chiara e prevede espressamente che il riscatto sarebbe dovuto avvenire secondo il valore di liquidazione (\"nell'ipotesi del riscatto (valore netto dopo la liquidazione)\").\nvalore degli immobili della società\nNel referto di cui al doc. FFF i commercialisti ____________ e ____________ avevano stimato in fr. 3'515'900.-, senza considerare il valore dell'usufrutto a favore di ____________, il valore degli immobili di proprietà della società. Il convenuto, nell'allegato responsivo, ha contestato tale valutazione, facendo riferimento alla stima formulata dall'ing. ____________ (fr. 2'226'940.-), rispettivamente a un valore proposto dalla parte stessa (corrispondente al 75% dell'importo stabilito dall'ing. ____________, ovvero fr. 1'670'205.-); in sede conclusionale egli ha nuovamente fatto accenno al valore indicato dall'ing. ____________ e, a seguito di una nuova calcolazione da parte sua, irrita in quanto proposta per la prima volta (art. 78 CPC), ha ulteriormente ridotto l'altro importo (a fr. 824'325.-). Ora, i valori indicati dal convenuto sono stati tutti smentiti dall'istruttoria: il perito giudiziario, facendo tra l'altro proprio il parere dello studio d'architettura ____________ & Associati SA, ha in particolare confermato che la circostanza che nel 1994 i fondi in questione -tranne la part. n. ____________- si trovassero nella zona di pianificazione \"Area n. 2 - vettori di traffico\", pur avendo creato un certo grado di incertezza circa la loro effettiva edificabilità (cfr. perizia giudiziaria p. 8; ma il sindaco di ____________, interpellato dal perito giudiziario, aveva comunque riferito, seppur in modo informale, che a quel momento l'autorità comunale non si sarebbe opposta a un'edificazione su quei fondi, cfr. doc. FFF p. 6, mentre il teste ____________, segretario comunale, ha osservato che gli stessi a quel tempo erano probabilmente edificabili, sia pure con alcune restrizioni), in ogni caso -anche alla luce delle positive risposte fornite dai pianificatori (cfr. doc. FFF p. 7)- non era tale da sminuirne il valore commerciale (cfr. complemento perizia p. 4 e allegato I; il perito evidenzia segnatamente che il valore di stima ufficiale non aveva subito alcuna particolare riduzione in conseguenza dell'adozione della zona di pianificazione), così che lo stesso, tenuto conto dell'impatto di natura fonica dovuto alla sottostante presenza dell'autostrada nonché della ferrovia e del fatto che le 3 particelle si trovavano in zona \"cono di detrito attivo\" (complemento perizia p. 4 e 10 e allegato I), poteva tutto sommato essere determinato in fr. 3'332'400.- (perizia p. 8 e 9). La correzione del valore degli immobili in quella misura non entra in linea di conto, in quanto il convenuto, nell'allegato conclusivo, non ha preteso di far capo a quella stima, tanto più che la rettifica non sarebbe nemmeno stata possibile poiché la valutazione di cui al doc. FFF, superiore solo di circa il 5.2%, non era risultata manifestamente errata.\nusufrutto a favore di ____________"}