{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-05-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1997-35_2003-05-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59239&nX40_KEY=4927975&nTrefferzeile=84&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5db5ec550471d343a51ba1eaca774910"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1997.35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.05.2003 10.1997.35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:23:18", "Checksum": "77e36957a06d4126eedc15556ca06dfb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.05.2003 10.1997.35\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nLa problematica è stata risolta dal Tribunale federale con la sentenza pubblicata in DTF 118 II 32 consid. 3c. In quell'occasione l'Alta Corte, fondandosi sulla dottrina maggioritaria, ha definito superata la sua precedente giurisprudenza, pubblicata in DTF 97 II 51, che consentiva alla parte al beneficio di un precontratto di chiedere solo la conclusione del contratto vero e proprio, ed ha stabilito che se -come nel caso concreto- il precontratto prevede già tutti gli elementi essenziali è ora possibile chiedere direttamente l'adempimento del contratto.\n2. In sede di risposta il convenuto ha nondimeno cercato di svincolarsi dall'accordo in questione, asserendo di essere stato vittima di un errore essenziale (art. 24 cpv. 1 cifra 3 e 4 CO), adducendo inoltre che il pagamento del prezzo sarebbe divenuto per lui impossibile (art. 119 CO) e infine sostenendo che nel frattempo la situazione si era mutata in modo così importante e imprevedibile, che non si poteva ragionevolmente più pretendere da lui l'adempimento del contratto (art. 2 CC; in applicazione della cosiddetta \"clausola rebus sic stantibus\"). Le eccezioni, di cui per altro solo la prima è stata riproposta in sede conclusionale e deve pertanto essere esaminata, sono ampiamente infondate.\nL'errore essenziale, di cui il convenuto ritiene di essere stato vittima, risiede nel fatto che egli, al momento della sottoscrizione della convenzione di cui al doc. A, pensava che il prezzo di riscatto si sarebbe aggirato attorno a fr. 300'000.- e non invece ai fr. 740'000.- rispettivamente 825'000.- indicati nel referto di cui al doc. FFF. La tesi difensiva dev'essere respinta già per il fatto che nulla agli atti permette di concludere che nell'aprile 1992 egli ritenesse che il prezzo di riscatto sarebbe effettivamente stato dell'ordine di fr. 300'000.-, rispettivamente che questo elemento, evocato per la prima volta il 6 febbraio 1998 con l'allegato responsivo (p. 14 e 19), costituisse per lui la \"conditio sine qua non\" per la conclusione dell'accordo. L'impugnazione dell'accordo da parte del convenuto deve in ogni caso essere considerata tardiva e dunque inefficace, siccome non avvenuta entro il termine annuale (art. 31 CO) dall'avvenuta conoscenza della circostanza che il prezzo sarebbe stato ben superiore a quello da lui asseritamente ipotizzato: già nel luglio 1984 il convenuto era stato in effetti informato che il valore degli immobili di proprietà della società anonima, oggetto di una perizia, era di circa fr. 1'324'000.-, senza tener conto del valore della casa nel frattempo edificata e del valore della società (cfr. doc. L prodotto in edizione dal commercialista __________); nel giugno 1992 il notaio divisore aveva inoltre avuto modo di accennare che il solo valore commerciale degli immobili si aggirava, al momento dell'apertura della successione, tra i fr. 1'200'000.- e i fr. 1'500'000.- (doc. B), per cui le 35 azioni potevano essere quotate tra i fr. 420'000.- e i fr. 525'000.-; in seguito, nel maggio 1993 (cfr. doc. D p. 2), le parti avevano ricevuto la perizia commissionata all'ing. ____________, materialmente eseguita nel gennaio 1993 (doc. C), che concludeva per un valore a quel momento degli immobili di fr. 2'226'940.-, ciò che portava a circa 780'000.- il valore delle 35 azioni; nel settembre 1996, infine, i commercialisti avevano consegnato alle parti una bozza di valutazione (doc. RR), che concludeva per un valore del pacchetto azionario di minoranza attorno ai fr. 995'000.-.\n3. Entrambe le parti, richiamandosi alla perizia giudiziaria rispettivamente ad altre risultanze probatorie, pretendono di apportare alcuni correttivi al referto 25 aprile 1997, con cui i commercialisti ___________ e ____________ avevano stabilito il valore delle 35 azioni della SA ____________ (doc. FFF) e dunque il prezzo per il loro riscatto da parte del convenuto.\n3.1 La perizia dei due commercialisti, volta in sostanza a stabilire, in modo vincolante per le parti, il valore venale del pacchetto azionario della società, costituisce indubbiamente un referto d'arbitratore (cfr. Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, Berna 1984, p. 65). In base alla giurisprudenza del Tribunale federale, esso, diversamente da un lodo arbitrale, può essere rivisto solo a condizioni estremamente restrittive e in particolare essere invalidato solo con una causa ordinaria, nella quale occorre provare che esso sia manifestamente ingiusto, iniquo, arbitrario, allestito senza alcuna cura, errato o sia viziato da errore sostanziale, inganno o minaccia (DTF 117 Ia 365 consid. 7)."}