{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-05-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1997-35_2003-05-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59239&nX40_KEY=4927975&nTrefferzeile=84&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5db5ec550471d343a51ba1eaca774910"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1997.35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.05.2003 10.1997.35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:23:18", "Checksum": "77e36957a06d4126eedc15556ca06dfb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.05.2003 10.1997.35\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nD. In sede conclusionale, dopo che, pendente causa, anche ____________ aveva dichiarato di cedere al fratello __________ la sua interessenza nella successione paterna (cfr. la cessione 24 febbraio 2000, la cui produzione è stata oggetto della domanda di restituzione in intero 22 febbraio 2001, accolta dal presidente di questa Camera con decreto 22 novembre 2001), le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti domande e allegazioni. La parte attrice ha tuttavia limitato le sue richieste a fr. 870'750.- più interessi, insistendo in definitiva unicamente ancora sulla questione del creditore estero (fr. 294'611.-) e riconfermandosi per il resto nella valutazione di cui al doc. FFF. Il convenuto, facendo proprie le modalità di calcolo indicate dal perito giudiziario ed apportandovi alcune modifiche, di cui -se del caso- si dirà nel prosieguo di questo esposto, ha per contro concluso, qualora la petizione non dovesse essere respinta, per un importo risarcibile di fr. 63'635.- o in subordine di fr. 290'192.-.\nconsiderando\nin diritto:\n1. La prima questione da risolvere è stabilire quale sia l'esatta natura giuridica e la relativa portata pratica dell'accordo concernente il riscatto delle 35 azioni previsto nelle clausole 8 e 10 della convenzione di cui al doc. A, del seguente tenore\n8.- Il signor ____________ provvederà a riscattare le 35 azioni al portatore di comproprietà dei signori ____________, ____________ e ____________, riservata comunque la possibilità a tutti gli azionisti di congiuntamente alienare a terzi l'intero pacchetto azionario. Il relativo prezzo sarà fissato dai signori Dr. ____________, commercialista in Lugano e ____________, pure commercialista in Lugano, sulla base di tutti gli attivi e passivi dell'anonima, in particolare dei fondi part. nri ____________, ____________, ____________ RFD di ____________, nell'ipotesi del riscatto (valore netto dopo la liquidazione), ritenuto che tutte le imposte e quant'altro di cui alla presente convenzione andranno a carico della successione o dell'anonima a seconda di come i citati esperti risolveranno i quesiti posti nell'articolo che segue. …\n10.- La procedura di riscatto delle 35 azioni al portatore inizia con l'accettazione dell'incarico da parte dei periti sopraccitati e sarà portata a termine nel minor tempo possibile. Sino alla definizione e concretizzazione del riscatto i signori ____________, ____________ e ____________ rinunciano a chiedere lo scioglimento della SA. Resta, comunque, riservata la facoltà loro concessa dall'art. 736 CO, qualora il riscatto non potesse essere realizzato entro il 31 dicembre 1993. Quest'ultimo termine potrà essere convenientemente prorogato se entro il 31 ottobre 1993 la soluzione definitiva apparirà attuabile nel giro di 6 mesi.\nritenuto che per la parte attrice esso costituisce un vero e proprio contratto di compravendita, mentre per il convenuto lo stesso altro non è che una semplice ipotesi o ancora un'opzione a suo favore, fermo restando che, se si trattasse di un contratto di compravendita, sarebbe in ogni caso nullo per l'indeterminabilità del prezzo rispettivamente in assenza del metodo e della procedura di calcolo del prezzo.\n1.1 In base ai criteri abituali d'interpretazione, il contenuto di un determinato accordo viene stabilito in primo luogo mediante l'interpretazione soggettiva, ovvero sulla base della vera e concorde volontà dei contraenti (art. 18 cpv. 1 CO); solamente quando non esistono accertamenti di fatto sulla reale concordanza della loro volontà rispettivamente se il giudice constata che una parte non ha compreso la volontà dell'altra, la loro presunta volontà viene accertata con un'interpretazione oggettiva/normativa, interpretando le dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 127 III 444 consid. 1b, 126 III 59 consid. 5b, 126 III 375 consid. 2e/aa, 123 III 165 consid. 3a).\n1.2 L'istruttoria di causa non ha invero permesso di stabilire quale fosse la reale e concorde volontà delle parti allorché esse hanno sottoscritto la convenzione. L'interpretazione in base al principio dell'affidamento, che così s'impone, consente in ogni caso di concludere per l'erroneità delle tesi giuridiche da esse formulate."}