{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-05-09", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1997-35_2003-05-09.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59239&nX40_KEY=4927975&nTrefferzeile=84&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5db5ec550471d343a51ba1eaca774910"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1997.35"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.05.2003 10.1997.35"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 22:23:18", "Checksum": "77e36957a06d4126eedc15556ca06dfb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.05.2003 10.1997.35\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa seconda Camera civile del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCocchi, presidente, Chiesa e Epiney-Colombo |\n|\nsegretario: |\nBettelini, vicecancelliere |\nsedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 2 dicembre 1997 da\n|\n|\n____________, ____________,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\n____________,\n|\ncon cui gli attori hanno chiesto che il convenuto fosse condannato a ritirare per fr. 1'168'872.- oltre interessi, in subordine per fr. 825'000.- e in via ancor più subordinata per fr. 740'000.-, le 35 azioni al portatore della SA __________, __________, di loro proprietà, somma precisata in sede conclusionale a fr. 870'750.-;\ndomande avversate dal convenuto, che ha postulato la reiezione della petizione;\ncompletato lo scambio degli allegati preliminari;\nesperita l’istruttoria di causa;\ncitate le parti all'udienza di dibattimento finale, che ha avuto luogo il 18 giugno 2002;\nletti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;\nritenuto\nin fatto:\nA. Per trovare una soluzione al complesso contenzioso -con connotazioni di natura fiscale, civile e penale- sorto in merito alla determinazione dell'asse successorio di ____________ senior, deceduto il 4 marzo 1984, i suoi eredi e meglio la moglie ____________ e il figlio ____________ junior da una parte e i figli ____________, ____________ e ____________ dall'altra hanno sottoscritto la convenzione 21 maggio 1992 (doc. A), in base alla quale essi si davano tra l'altro atto che la proprietà di 65 delle 100 azioni al portatore della SA ____________, ____________, sarebbe spettata a ____________ junior, ritenuto inoltre che egli avrebbe provveduto a riscattare le rimanenti 35 azioni, riconosciute di proprietà di ____________, ____________ e ____________, al prezzo che sarebbe stato a suo tempo fissato dai commercialisti ____________ e ____________.\nIl rifiuto di ____________ junior di riscattare le 35 azioni al prezzo stabilito il 25 aprile 1997 dai due commercialisti (doc. FFF) ha dato origine alla causa che qui ci occupa.\nB. Con la petizione in rassegna ____________ -a cui in precedenza la sorella ____________ aveva ceduto ogni sua ragione ereditaria nella successione paterna (doc. I)- e ____________ hanno chiesto che il fratello __________ junior, in adempimento del contratto di compravendita concluso nella convenzione di cui al doc. A, fosse condannato a pagar loro fr. 1'168'872.- oltre interessi, in subordine fr. 825'000.- e in via ancor più subordinata fr. 740'000.-, a valere quale prezzo di riscatto delle 35 azioni di loro proprietà come pure a titolo di risarcimento danni. Mentre le ultime due somme corrispondono in sostanza al prezzo fissato nel doc. FFF per il caso di continuazione rispettivamente di liquidazione della società, il primo importo tiene invece conto di alcune correzioni che gli attori hanno ritenuto di apportare al valore della società proposto dai commercialisti in caso di proseguimento della sua attività, e in particolare l'eliminazione della deduzione relativa all'usufrutto a favore di ____________ (fr. 75'000.-), il riconoscimento di un ulteriore attivo per il rimborso fittizio di un creditore estero (fr. 295'000.-) e per il recupero di spese amministrative non dovute (fr. 115'000.-), fermo restando però che da queste somme andavano dedotti alcuni importi anticipati a suo tempo dalla società stessa ma in realtà di spettanza degli attori (fr. 26'218.-).\nC. Nell'allegato responsivo il convenuto si è opposto alla petizione, rilevando che il riscatto delle 35 azioni, evocato nella convenzione di cui al doc. A, altro non era che una semplice ipotesi o un'opzione a suo favore, mentre era escluso che lo stesso potesse costituire un contratto di compravendita, oltretutto nullo per l'indeterminabilità del prezzo e comunque annullabile per errore essenziale rispettivamente estinto per l'impossibilità dell'adempimento da parte sua come pure per la modifica della situazione intervenuta nel frattempo. Le somme pretese dagli attori erano in ogni caso esagerate e andavano ridotte, a seconda del valore attribuito agli immobili della società dai commercialisti, dal perito ____________ o dal convenuto stesso (75% della perizia ____________), a fr. 531'320.-, a fr. 291'560.- oppure ancora a fr. 181'604.-: egli ritiene innanzitutto che la società doveva essere valutata in base al suo valore di liquidazione e non di continuazione; contestate le correzioni formulate con la petizione, egli ha proposto altre deduzioni, in particolare per investimenti da lui effettuati negli immobili della società (fr. 250'000.-), per transitori passivi (fr. 10'950.60) e a titolo di prestito a favore della società stessa (fr. 52'200.-), rilevando infine che le somme anticipate da quest'ultima, ma a carico degli attori, erano ben più elevate (fr. 81'923.82)."}