Nell'ambito di questa norma dev'essere giudicato il comportamento della parte lesa, in particolare l'eventualità che esso manifesti una sua colpa propria, elemento che può infatti rappresentare motivo di riduzione del risarcimento, sia se è riferita all'insorgere del danno, sia se ha contribuito ad aggravarlo, sia ancora se è rappresentata dall'acconsentimento nell'atto dannoso (Oftinger / Stark, op. cit., pag. 385); con la precisazione che l'atteggiamento del danneggiato corrisponde al concetto di colpa propria se nella fattispecie egli ha avuto la possibilità di prevederne la conseguenza dannosa senza tuttavia adeguare il suo agire a tale previsione (Oftinger / Stark, op .cit.