Il giudice può ridurre o anche negare il risarcimento se il danneggiato ha consentito nell'atto dannoso o se delle circostanze, per le quali egli è responsabile, hanno contribuito a cagionare o aggravare il danno o a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato (art. 44 cpv. 1 CO). Nell'ambito di questa norma dev'essere giudicato il comportamento della parte lesa, in particolare l'eventualità che esso manifesti una sua colpa propria, elemento che può infatti rappresentare motivo di riduzione del risarcimento, sia se è riferita all'insorgere del danno, sia se ha contribuito ad aggravarlo, sia ancora se è rappresentata dall'acconsentimento nell'atto dannoso (Oftinger / Stark, op.