redatto da altri in connessione con la firma corrisponda alla sua effettiva volontà (DTF 88 II 428; Schwenzer I., in Comm. di Basilea, ed. 2, art. 24 CO, N. 6; art. 18, N. 135; Kramer / Schmidlin, in Comm. di Berna, 1986, art. 12-15 CO, N. 24 e segg., in particolare N. 29; art. 18 CO, N. 180). In particolare, l'atteggiamento di chi firma in bianco comporta l'impossibilità per la stessa parte di fondarsi sull'errore quando avverte una differenza tra la sua volontà e quella espressa nel testo sottoscritto, valendo la presunzione della correttezza del medesimo nei confronti di ogni terzo in buona fede (DTF 88 II 428; Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Allg.