Oltre all'illiceità di cui s'è detto in concreto, è dato anche il presupposto della colpa, laddove -in assenza di una disposizione cantonale specifica- è sufficiente qualsiasi tipo di colpa, in particolare sia l'agire intenzionale, sia l'agire negligente del notaio. Comunque, anche nel caso in cui il presupposto fosse limitato alla colpa grave, in quel concetto ricadrebbe la negligenza grave, definita come lesione di cautele elementari (Ruf, op. cit., N. 1084 e segg., in particolare N. 1092). D'altra parte, proprio il carattere di monopolio dell'attività notarile, impone un certo rigore da parte del notaio, rigore che si riflette nel giudizio sui suoi interventi (Brückner, op.