Ed è ciò che in sostanza, al di là dell'autenticità della firma, corrisponde al rimprovero di parte attrice, ossia che il convenuto ha reso possibile con la sua attestazione l'operazione di rimborso, ossia avendo conferito al documento di procura un'apparenza di veridicità che lei contesta. Solo a titolo abbondanziale si può concedere al proposito che in sé il documento sottoposto al notaio nella sua forma integrale non denotava alcunché di particolare -eccezion fatta per la mancanza di data- perché questi, nel dubbio di un'eventuale manomissione o di quant'altro, si astenesse dall'autenticazione (cfr. Brückner, op. cit., N. 3253):