il testo sottoscritto emani dalla persona che ha firmato, ancorché ciò non corrisponda evidentemente all'accertamento che il testo rappresenti la concreta volontà della firmataria (Brückner, op. cit., N. 3245, N. 3250 e N. 3269 n. 30; Engel P., Traité des obligations en droit suisse, Berna 1997, pag. 251; Bucher, Obligationenrecht, Allg. Teil, ed. 2, pag. 164; Bourgnon, op. cit., pag. 89). Ed è ciò che in sostanza, al di là dell'autenticità della firma, corrisponde al rimprovero di parte attrice, ossia che il convenuto ha reso possibile con la sua attestazione l'operazione di rimborso, ossia avendo conferito al documento di procura un'apparenza di veridicità che lei contesta.