egli quindi, al momento di autenticarne la firma, non solo non ha visto la signora ____________ (persona che non pretende, né dichiara di aver conosciuto), ma nemmeno l'ha altrimenti interpellata, ad esempio telefonicamente per avere conferma del fatto da lui attestato. Ciò che comunque avrebbe rappresentato una procedura inadeguata perfino in relazione al nuovo testo dell'art. 87 LN (in vigore soltanto dall'11 agosto 1995) che considera imprescindibile -a fronte di una conferma telefonica di autenticità della firma in sé possibile- la conoscenza personale della sottoscrivente (cfr. anche Verbali del Gran Consiglio, 1995, vol I.1, pag. 402).