Ricordate le norme applicabili alla fattispecie e quindi la ricorrenza dell'art. 60 CO, il convenuto considera trascorso più di un anno dal momento in cui parte attrice ha avuto conoscenza dell'avvenuto prelievo anticipato della somma litigiosa, che indica nel 3 novembre 1994, alla notifica del precetto esecutivo __________ dell'UEF di Mendrisio, avvenuta il 25 marzo 1997 (conclusioni del convenuto, n. 8). Al proposito si potrebbe invero avere qualche perplessità sulla tempestività dell'eccezione, in particolare relativamente al dettato dell'art. 78 CPC, osservando come la parte convenuta, nell'allegato di risposta, si sia limitata a ricordare a controparte il compito processuale di