{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-10-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1997-17_2001-10-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59232&nX40_KEY=4931441&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6aafddc0671747e98690449bb3e30515"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1997.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.10.2001 10.1997.17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:56:01", "Checksum": "9f01865223b876d61cde94bd0b844638", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.10.2001 10.1997.17\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIn caso di dubbio sull'attendibilità di un teste, va ricordato che essa può essere intaccata soltanto se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contesto testimoniale al cospetto degli elementi di fatto deducibili da altre prove (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, art. 90, m. 34). In concreto parte attrice rileva che il teste ____________, confermando in questa sede la sua dichiarazione giurata dell'ottobre 1996 (doc. 3) e rispondendo ad ulteriori domande, avrebbe contraddetto le proprie dichiarazioni rilasciate all'autorità penale che l'ha interrogato nell'inchiesta concernente ____________; e ciò in particolare in merito ai rapporti fra questi e i clienti della società, nonché al ruolo da lui svolto personalmente per conto di ____________ SA nei confronti del____________. Gli attori ne deducono che il teste non porta nessuna prova sul preteso consenso di ____________ all'operazione di prelievo dell'anticipo massimo (conclusioni, pag. 11, in fine). La questione è tuttavia già stata esaminata al considerando precedente di questa decisione, prescindendo dalla testimonianza resa da ____________, motivo per cui appare inutile una disamina della sua deposizione. Né peraltro essa è considerata contraddittoria (ma nemmeno è invero determinante) sulla questione del danno a proposito del quale egli ha riferito che regolarmente gli importi dapprima impiegati in polizze assicurative a premio unico, dopo il prelevamento in contanti dell'anticipo massimo, erano oggetto di una nuova forma di investimento, definita tra il cliente e il signor ____________. Ha precisato che lo stesso iter è stato seguito anche nel caso concreto e che l'anticipo riscosso dal____________ fu da lui consegnato in contanti a ____________, ricordando anche che i clienti si incontrarono con quest'ultimo la sera stessa del prelevamento per concordare l'ulteriore impiego del denaro, senza tuttavia aver partecipato a nessuna trattativa in tal senso (doc. 3, pag. 2, e teste ____________). Sul presupposto del danno, gli attori contestano anche la deposizione di ____________ che, confermando la sua precedente dichiarazione scritta (doc. 2) e comunque testimoniando in questa sede, ha affermato che, lo stesso giorno in cui ____________ liberò l'anticipo massimo richiesto, fu consegnato in contanti ai signori ____________ (padre, madre e figlio) -riuniti con altre persone nonché con ____________ e ____________ in un grotto del Mendrisiotto- l'importo di Lit. 100'000'000 come parte della somma riscossa (teste ____________). Gli attori ritengono addirittura inverosimile la fattispecie descritta, evocando tutta una serie di pretese contraddizioni a carico del teste. Sennonché, a ben vedere, queste critiche non sono determinanti nel senso indicato dagli attori. In particolare ben poco può importare che il teste abbia indicato la visita di ____________ presso ____________ il 26 ottobre 1994 come avvenuta nel \"tardo pomeriggio\", mentre le visite di quest'ultimo avvenivano per lo più di mattino o nel primo pomeriggio: gli stessi attori non sono in grado di escludere il fatto con certezza. Né possono pretendere di dedurre sulla base del testo dell'autentica del notaio ____________ (che non fa menzione di nessun documento di identità di ____________) che ____________ a ____________ non consegnò un bel nulla riguardante la madre, per poi ipotizzare un'altra via per la quale la contraffazione sarebbe avvenuta: sennonché dimenticano che il convenuto è stato in grado di produrre in causa fotocopia di un documento di identità della firmataria (doc. 8) e che l'autentica di firma indica una data di nascita, verosimilmente letta su quel documento, così come l'avv. ____________ ha sempre sostenuto (doc. K). Riguardo alla consegna di parte della somma ai signori ____________, gli attori ammettono almeno che invero una cena in quei giorni ci fu, né ne contestano la data, il luogo e il nome dei partecipanti, ma -poiché in quell'occasione si sarebbe discusso soprattutto di investimenti immobiliari a Santo Domingo- considerano poco probabile che i signori ____________ si siano occupati, davanti agli altri commensali, di organizzare il trasporto oltre confine della somma di Lit. 100'000'000.- in contanti. A quest'affermazione contrappongono altri fatti, rimasti tuttavia allo stadio di puro parlato, ossia che la stessa somma sarebbe sì stata loro stornata, ma imputata ad altro precedente investimento effettuato dai ____________ e non sulla polizza no. __________ e che la signora ____________ ricevette effettivamente suddetta somma, la quale le venne però consegnata in data successiva, in Italia, dopo esservi stata trasferita da terzi. Circostanze che, non avendo nulla a che fare con l'episodio narrato dal teste, non sono in grado di metterne in dubbio alcunché, a prescindere -ovviamente- dall'aspetto un po' particolare della faccenda che non basta però per rendere insostenibile la deposizione. Che poi questi, al momento di allestire la dichiarazione (doc. 2), conoscesse o no il numero della polizza indicatovi, non vuol dire che abbia mentito sui fatti, dal momento che nella sostanza la sua descrizione vuol concernere inequivocabilmente la fattispecie oggetto della presente vertenza. In conclusione, nessuno degli appunti qui riferiti è sufficiente per sostanziare la pretesa inattendibilità del teste ____________; né quanto egli ha riferito sulla consegna dell'importo di Lit. 100'000'000 ad ____________ -con riferimento alla citata giurisprudenza cantonale- è sconfessato da diverse od opposte risultanze dell'istruttoria. V'è pertanto prova sufficiente per accertare che la somma restituita alla parte attrice nelle circostanze descritte era effettivamente una parte della somma riscossa presso ____________, di modo che quell'importo dev'essere detratto dal computo del danno."}