{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-10-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1997-17_2001-10-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59232&nX40_KEY=4931441&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6aafddc0671747e98690449bb3e30515"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1997.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.10.2001 10.1997.17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:56:01", "Checksum": "9f01865223b876d61cde94bd0b844638", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.10.2001 10.1997.17\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nAl fine della responsabilità patrimoniale del notaio e quindi della verifica dei presupposti di cui all'art. 41 CO, gli attori sostengono che l'illiceità è data già a dipendenza della formale nullità del brevetto prevista dalla legge notarile, mentre il convenuto esclude la presenza dello stesso presupposto a dipendenza dell'accertata autenticità sostanziale della firma. Pur dovendo condividere su questo punto la conclusione sostenuta dagli attori, il presupposto dev'essere individuato altrimenti: in generale, non appare infatti sostenibile che la sola sanzione della nullità prevista dal diritto cantonale possa comportare la pretesa illiceità: così, ad esempio, proprio un'autentica di firma formalmente nulla può -a determinate condizioni- essere comunque sufficiente per provare la verità del fatto (Bourgnon E., La légalisation des signatures en droit suisse et international, ZBGR 1987, pag. 90). L'illiceità infatti risiede nell'agire contrario a obblighi scritti o no, rispettivamente contrario a divieti dell'ordinamento giuridico, previsti in difesa del bene oggetto di lesione, laddove il principio leso dall'agente dev'essere adeguato a prevenire danni del tipo di quello in esame (Carlen L., Notariatsrecht der Schweiz, Zurigo 1976, pag. 136; Oftinger / Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allg. Teil, vol. I, Zurigo 1995, pag. 180). Al proposito va piuttosto considerato -al di là della sostanza della dichiarazione brevettuale in esame- che fra gli obblighi fondamentali del notaio vi è quello di astenersi dall'attività notarile anche nel caso in cui non esistano i presupposti concreti indicati dalla legge per procedere all'atto pubblico, rispettivamente al brevetto di cui lo stesso notaio è richiesto (Brückner C., Schweizerisches Beurkundungsrecht, Zurigo 1993, N. 861; Ruf P., Notariatsrecht, Scriptum, 1995, N. 1075). In concreto, il notaio ____________ avrebbe così dovuto astenersi dall'autentica, sia trovandosi nell'impossibilità oggettiva di poter ossequiare ai presupposti specifici dell'art. 87 vLN, ma prima ancora per non contravvenire al principio cardine del notariato secondo il quale i fatti attestati nella forma autentica devono essere constatati personalmente dal notaio (art. 4 LN): se tale constatazione personale non può avvenire, egli ha l'obbligo di non svolgere il compito richiestogli (cfr. anche Jelmini / Item / Bonafede, Manuale pratico del notaio, pag. 75). In ciò consiste l'illiceità dell'agire del convenuto, dovendosi individuare nel rispetto del principio in esame la garanzia della verità delle attestazioni notarili (Brückner, op. cit., N. 1079) che è premessa imprescindibile per considerare l'intervento del notaio come una testimonianza qualificata (Brückner, op. cit., N. 3269 n. 30, N. 3298; Marti H., Notariatsprozess, Berna 1989, pag. 131).\nProcedendo comunque alla confezione del brevetto litigioso, il convenuto -sulla base di nessuna constatazione personale e quindi illecitamente- ha dichiarato da un lato che la firma apposta da ____________ sulla procura contestata era autentica, ciò che dal presente incarto risulta corrispondere a verità, ma anche che la firmataria era autrice del testo di procura. Infatti, la dottrina è unanime nell'affermare che l'autentica notarile di una firma non si limita a esprimere che la persona sottoscrivente è autrice della firma, ma anche -implicitamente- del testo cui si riferisce, nel senso dell'esistenza di un collegamento astratto fra le due parti del documento, ossia della presunzione che il testo sottoscritto emani dalla persona che ha firmato, ancorché ciò non corrisponda evidentemente all'accertamento che il testo rappresenti la concreta volontà della firmataria (Brückner, op. cit., N. 3245, N. 3250 e N. 3269 n. 30; Engel P., Traité des obligations en droit suisse, Berna 1997, pag. 251; Bucher, Obligationenrecht, Allg. Teil, ed. 2, pag. 164; Bourgnon, op. cit., pag. 89). Ed è ciò che in sostanza, al di là dell'autenticità della firma, corrisponde al rimprovero di parte attrice, ossia che il convenuto ha reso possibile con la sua attestazione l'operazione di rimborso, ossia avendo conferito al documento di procura un'apparenza di veridicità che lei contesta. Solo a titolo abbondanziale si può concedere al proposito che in sé il documento sottoposto al notaio nella sua forma integrale non denotava alcunché di particolare -eccezion fatta per la mancanza di data- perché questi, nel dubbio di un'eventuale manomissione o di quant'altro, si astenesse dall'autenticazione (cfr. Brückner, op. cit., N. 3253): ma ciò non ha nessuna rilevanza a fronte dell'omissione d'accertamento personale, tanto più che l'importanza dell'operazione nell'ambito della quale si collocava la procura era sufficientemente descritta nel medesimo documento (… a prelevare l'anticipo massimo esistente sulla polizza…: doc. D), ancorché non vi fosse alcuna menzione riguardante l'ordine di grandezza di tale rimborso."}