{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-10-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1997-17_2001-10-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59232&nX40_KEY=4931441&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6aafddc0671747e98690449bb3e30515"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1997.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.10.2001 10.1997.17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:56:01", "Checksum": "9f01865223b876d61cde94bd0b844638", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.10.2001 10.1997.17\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n6. Le conclusioni del convenuto concernono anzitutto il requisito del danno che considera inesistente a dipendenza sia della consapevolezza di controparte sui termini dell'operazione, sia della restituzione di parte della somma riscossa e dell'ulteriore investimento della rimanenza. Al proposito insiste sul rapporto di stretta collaborazione fra ____________ SA e ____________, figlio dell'attrice, che sarebbe stato perfettamente al corrente in particolare sulle modalità operative concernenti gli investimenti in polizza assicurative presso ____________. Quanto all'illiceità, considera insufficiente l'irregolarità di tipo notarile, già per il fatto che nella sostanza la dichiarazione brevettuale è riferita a una firma risultata effettivamente autentica, così come si evince dalle perizie calligrafiche. Ripropone inoltre l'eccezione di prescrizione già formulata negli allegati introduttivi.\n7. E' principio ormai acquisito che alla responsabilità del notaio non sono applicabili le disposizioni che disciplinano il mandato. Infatti, fra i contraenti e il notaio non sussiste alcun rapporto contrattuale, ma -a ragione del ruolo del notaio (art. 1 LN)- un rapporto di diritto pubblico disciplinato dal diritto cantonale. In assenza di norme specifiche sulla responsabilità dei notai ticinesi ai sensi dell'art. 61 CO, si applicano così gli art. 41 e segg. CO come diritto cantonale suppletorio (DTF 90 II 277; 96 II 45 e segg.; Engel, Contrats de droit suisse, Berna 1992, pag. 461 e 462; II CCA 21 dicembre 1998 in re P. c/ P., Z. e notaio M.). Com'è pacifico in causa, la responsabilità del convenuto dipende pertanto dall'attuarsi di tutti i presupposti della responsabilità per atto illecito.\n8. Prima di affrontare il merito della vertenza dev'essere data risposta negativa all'eccezione di prescrizione del credito. Ricordate le norme applicabili alla fattispecie e quindi la ricorrenza dell'art. 60 CO, il convenuto considera trascorso più di un anno dal momento in cui parte attrice ha avuto conoscenza dell'avvenuto prelievo anticipato della somma litigiosa, che indica nel 3 novembre 1994, alla notifica del precetto esecutivo __________ dell'UEF di Mendrisio, avvenuta il 25 marzo 1997 (conclusioni del convenuto, n. 8). Al proposito si potrebbe invero avere qualche perplessità sulla tempestività dell'eccezione, in particolare relativamente al dettato dell'art. 78 CPC, osservando come la parte convenuta, nell'allegato di risposta, si sia limitata a ricordare a controparte il compito processuale di provare, fra l'altro, la mancata decorrenza del termine di un anno in merito all'eventuale applicazione dell'art. 60 CO (risposta, ad 8). Sennonché, a prescindere dall'inusuale forma adottata, non si può escludere una valida proposta dell'eccezione, sia perché in conclusione all'allegato di risposta il convenuto ha nuovamente richiamato l'art. 60 CO, sia perché controparte ha esplicitamente ritenuto sollevata l'eccezione di prescrizione, contestandola puntualmente (replica, ad 8 - 9). In concreto, dovendo verificare quando la persona danneggiata, ossia la signora ____________, abbia conosciuto il danno, l'unico elemento dell'istruttoria che fornisce informazioni al proposito è il teste __________ il quale ha affermato di aver presenziato all'inizio di luglio 1996 al colloquio avvenuto presso l'agenzia di Lugano del____________ fra un dipendente della stessa e ____________, in occasione del quale questi aveva scoperto che una delle tre polizze assicurative a premio unico, ossia quella nel cui incarto si trovava la procura conferita da ____________ a ____________, presentava un avvenuto anticipo che il cliente disse di ignorare, sostenendo che la firma apposta sul documento di procura non era quella della madre (teste __________). Dal momento che la prova non è contraddetta da altri elementi dell'istruttoria e che lo stesso convenuto ha espresso solo dubbi sull'attendibilità del teste, né altrimenti è in grado di contestare seriamente il fatto, non v'è motivo per distanziarsi dall'accennata deposizione e per escludere la prescrizione del credito litigioso, eccezione peraltro mantenuta in sede conclusiva soltanto a titolo ulteriormente abbondanziale (conclusioni, n. 8).\n9. Quanto al comportamento contestato al convenuto non è in discussione la fattispecie così come posta dal Consiglio di disciplina notarile alla base della sua decisione 26 novembre 1996 (doc. I) con cui ha inflitto allo stesso avv. ____________ una multa di fr. 2'000.-: quell'autorità ha in particolare accertato a carico del notaio di aver redatto l'autentica di firma in contrasto con il vecchio art. 87 LN e di aver allestito un atto nullo per non aver conosciuto l'autrice della firma e quindi non aver indicato tale conoscenza nel testo del brevetto (art. 64 n.3 e art. 39 LT). In concreto il convenuto ha attestato l'autenticità della firma di ____________ senza aver presenziato all'apposizione della stessa, rispettivamente senza aver avuto, alla presenza della firmataria, notizia diretta dalla stessa persona che la firma fosse stata apposta da lei personalmente; egli quindi, al momento di autenticarne la firma, non solo non ha visto la signora ____________ (persona che non pretende, né dichiara di aver conosciuto), ma nemmeno l'ha altrimenti interpellata, ad esempio telefonicamente per avere conferma del fatto da lui attestato. Ciò che comunque avrebbe rappresentato una procedura inadeguata perfino in relazione al nuovo testo dell'art. 87 LN (in vigore soltanto dall'11 agosto 1995) che considera imprescindibile -a fronte di una conferma telefonica di autenticità della firma in sé possibile- la conoscenza personale della sottoscrivente (cfr. anche Verbali del Gran Consiglio, 1995, vol I.1, pag. 402)."}