{"Signatur": "TI_TRAC_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-10-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_002_10-1997-17_2001-10-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59232&nX40_KEY=4931441&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6aafddc0671747e98690449bb3e30515"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.1997.17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.10.2001 10.1997.17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La seconda Camera civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:56:01", "Checksum": "9f01865223b876d61cde94bd0b844638", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 29.10.2001 10.1997.17\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n29 ottobre 2001/rgc |\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCocchi, presidente, |\n|\nsegretario: |\nPetrini |\nsedente per giudicare nella causa promossa direttamente in appello, con petizione 19 giugno 1997 da\n|\n|\n__________, __________ (I), ora eredi, ossia: __________ tutti rappr. da: avv. __________,\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\navv. __________ rappr. da: avv. __________\n|\n|\n|\n|\nchiedente la condanna del convenuto al pagamento agli attori di fr. 278'681.- a titolo di risarcimento danno;\ndomanda contestata dall'avv. ____________ in ogni suo punto;\nsvolta l'istruttoria e ricordata la sospensione del processo ordinata il 29 aprile 1999 in seguito al decesso dell'attrice, nonché la sua riattivazione di data 21 marzo 2000, dopo l'accertamento della successione e della volontà degli eredi di continuare nella vertenza;\nrichiamate le allegazioni conclusive delle parti, nonché il dibattimento finale tenutosi in data 13 ottobre 2000;\nletti gli atti e i documenti dell'incarto;\nconsidera\nin fatto e in diritto:\n1. La presente vertenza si colloca nei rapporti fra l'attrice e la Compagnia d'assicurazioni ____________ in merito alla conclusione di una polizza sulla vita. All'agenzia luganese di questa i signori ____________, la moglie ____________ (qui attrice) e loro figlio __________, erano giunti per il tramite di una società d'intermediazione immobiliare con sede a Milano, la ____________ S.p.A. che, in vista di differenziare gli investimenti dei clienti, presentò loro ____________, cittadino italiano domiciliato nel Luganese. Questi -che aveva costituito la società ____________ SA di Chiasso per svolgere la sua attività- provvedeva a investire i risparmi di clienti prevalentemente italiani in settori diversi, fra l'altro anche nel settore assicurativo. Iniziò così un rapporto di collaborazione fra i signori ____________ e ____________ in relazione a investimenti di diverso genere; in particolare si giunse, nel luglio 1993, alla stipula della polizza d'assicurazioni sulla vita n. __________ del____________ da parte di ____________. Caratteristica del contratto era il premio unico di fr. 300'000.- che fu regolarmente pagato. Qualche mese dopo, il 27 ottobre 1993, lo stipulante (e assicurato) cedette alla madre ____________ tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto assicurativo (doc. B e C). Dagli atti risulta poi che il 27 ottobre 1994 ____________ ha versato un \"anticipo massimo\" di fr. 270'281.- alla stipulante (doc. E) e per essa a tale ____________, dipendente di ____________ SA, così autorizzato da procura di ugual data conferitagli da ____________, la cui firma era stata dichiarata autentica con brevetto no. 4632 del notaio ____________, qui convenuto (doc. D).\n2. Con la petizione in esame l'attrice sostiene di essere stata completamente all'oscuro di quest'ultima operazione fino al giugno del 1996 quando, informata che ____________ era in procinto di fallire e che gli investimenti operati in Italia dovevano considerarsi persi, chiese al figlio di recarsi in Svizzera per essere orientata sulla propria situazione presso ____________. Fu così che dovette prendere atto dell'accaduto. In particolare afferma di non aver conferito nessuna procura né a ____________, né ad altri per riscattare anticipo alcuno presso ____________, e di non aver mai avuto nulla a che fare con il notaio convenuto il quale, oltre ad aver confezionato l'autentica della firma in dispregio delle cautele imposte dalla legge notarile, avrebbe dichiarato autentica una firma in realtà contraffatta. Dal momento che essa non è mai entrata in possesso della somma liberata dal____________ al falso procuratore e da questi consegnata a ____________ o per esso a ____________ SA e preso atto dell'impossibilità di chiederne la rifusione a lui personalmente o alla società nel frattempo fallita, postula che il danno le sia risarcito dal notaio ____________ il cui intervento considera essere stato determinante per permettere alla compagnia d'assicurazioni di effettuare il pagamento contestato.\n3. Il convenuto non afferma di essersi attenuto alla legge in merito all'autentica di firma in esame, ma considera il fatto irrilevante nella lite. Infatti, contestando la propria responsabilità, in particolare sia in punto alla pretesa illiceità, sia per quanto riguarda il danno, afferma che la firma sul documento di procura è autentica e che l'attrice era al corrente dell'operazione che qui rinnega; in tal modo, il prelevamento dell'anticipo massimo corrispondeva a quanto convenuto fra i signori ____________ e ____________ SA. D'altra parte, sostiene che controparte ha ricevuto la somma riscossa, in parte brevi manu e, in parte, destinata a essere reinvestita da parte di ____________. Assevera che nella fattispecie ha avuto parte determinante il signor ____________, figlio dell'attrice, il quale -in vista di quel prelevamento- si è recato a Chiasso, negli uffici di ____________ SA, portandovi due fogli bianchi sui quali la madre aveva apposto la sua firma, così che su uno di essi potesse essere redatta la procura in favore di chi avrebbe rappresentato l'attrice nei confronti del____________. Sostiene anche che il rapporto fra ____________ e ____________ si estendeva ad altre operazioni oltre quella in discussione e che il primo era persona ben nota presso la società di Chiasso."}