art. 3 CG, doc. 18), in base alla quale la sua responsabilità sarebbe limitata all'esistenza di una colpa grave. Nelle particolari circostanze le mancanze della banca accertate ai considerandi precedenti devono in effetti essere considerate gravi, non potendosi ammettere da un istituto di credito che abbia ad omettere le verifiche che dottrina e giurisprudenza impongono in casi del genere, finalizzate per l'appunto ad evitare comportamenti potenzialmente illeciti a danno della banca stessa e dei clienti. 7. Le omissioni e le violazioni contrattuali della convenuta di cui si è appena detto non sono comunque state le uniche cause che hanno portato all'insorgere del danno;