e p. 380). Non vi è ragione per non applicare per analogia questi principi nel caso -che qui ci occupa- in cui il fiduciario agisce in virtù di un mandato a titolo fiduciario (petizione p. 2) ed anzi viene addirittura nominato organo formale con diritto di firma individuale (pure depositato in banca) del fiduciante e in quella veste agisce illecitamente (cfr. pure, sulla specifica tematica della responsabilità della banca nei confronti del cliente che fa capo ad un gestore esterno: de Beer, Die Verantwortlichkeit der Bank gegenüber einem Kunden für Handlungen eines von diesem eingesetzten Vermögensverwalter - eine Replik, in RSDA 1998 p. 125 e segg.).