la messa in pegno dei suoi beni sarebbe perciò nulla, annullabile o inefficace. La dottrina ritiene che se un fiduciario dispone in modo illecito dei beni che gli sono affidati, il terzo in buona fede rimane nondimeno protetto dal punto di vista reale (Zobl, Berner Kommentar, N. 1427 ad Systematischer Teil vor art. 884 CC); lo stesso vale anche nel caso in cui il terzo sia in malafede, ovvero se è consapevole dell'agire illecito del fiduciario (Zobl, op. cit., ibidem), fermo restando in casi particolari un suo obbligo di risarcire ex art. 41 e segg. CO il danno causato al fiduciante (Zobl, op. cit., N. 1430 con rif. ad Systematischer Teil vor art. 884 CC):