Nel caso particolare di messa in pegno a favore di terzi la situazione era poi ancora più delicata, in quanto il proprietario che forniva le garanzie per tutte le pretese attuali e future derivanti dal rapporto tra il debitore ed il creditore si esponeva a un rinnovo continuo e incontrollabile delle pretese da lui garantite: per essere compatibile con l'art. 27 cpv. 2 CC, un tale accordo doveva quanto meno essere limitato nel tempo (Foëx, op. cit., N. 657).