Steinauer, op. cit., ibidem; DTF 51 II 273), precisando però che era valida la clausola in base alla quale il pegno manuale garantiva gli eventuali crediti attuali e futuri cui le parti potevano e dovevano ragionevolmente pensare al momento della conclusione del contratto di messa in pegno (Foëx, op. cit., N. 656; Steinauer, op. cit., n. 3083a; DTF citata). Nel caso particolare di messa in pegno a favore di terzi la situazione era poi ancora più delicata, in quanto il proprietario che forniva le garanzie per tutte le pretese attuali e future derivanti dal rapporto tra il debitore ed il creditore si esponeva a un rinnovo continuo e incontrollabile delle pretese da lui garantite: