, n. 1439; Fellmann, Berner Kommentar, N. 119 ad art. 398 CO), a meno che per la particolare natura del contratto sia escluso un pericolo di danno al/ai mandanti rispettivamente non siano posti a confronto interessi contrastanti oppure il/i mandanti vi abbiano consentito anche solo per atti concludenti (DTF 89 II 326; Guhl/Merz/Koller, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. ed., p. 148; Bizzozero, Le contrat de gérance de fortune, p. 122 e segg.; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, op. cit., n. 1440; Fellmann, op. cit., N. 120 e seg. ad art. 398 CO; IICCA 30 novembre 1994 in re V./Z.). 2.2 In realtà nella fattispecie non si è verificato alcun caso di "doppia rappresentanza".