L'assunto è ampiamente infondato. 2.1 Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il contrarre con sé stesso ("Selbstkontrahieren" o "Selbsteintritt") ed il fatto di contrarre contemporaneamente quale rappresentante o organo di due persone diverse ("Doppelvertretung" rispettivamente "Doppelorganschaft") non è di principio lecito (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht - Allegemeiner Teil, Vol. I, 7. ed., n. 1439;